Invalidi civili, aumentano le pensioni

Invalidi civili, aumentano le pensioni

Notizie di cronaca

23/09/2020



Per effetto di una sentenza della Corte Costituzionale e del Decreto Rilancio

Il decreto Rilancio del 15 agosto 2020 ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 152/2020, che stabiliva che l'assegno mensile di 285,66 euro per gli invalidi civili fosse «manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere». Inoltre, la sentenza della Consulta ha sancito anche che il cosiddetto "incremento al milione" debba essere riconosciuto anche agli invalidi civili totali, senza obbedire al criterio anagrafico del compimento dei 60 anni. In mancanza ancora di una circolare Inps che stabilisca le modalità in cui verrà applicato il decreto per l'erogazione della "nuova" pensione di invalidità, illustriamo qui le principali novità.

La pensione di invalidità è aumentata da 286,81 euro a 651,51 euro, per 13 mensilità, con limiti di reddito da rispettare per invalidi civili, inabili, sordi e ciechi civili assoluti. L'aumento spetta agli invalidi civili al 100%, con almeno 18 anni e con un reddito entro 8.469,63 euro per chi è solo e 14.447,42 per chi è coniugato. Per tutti gli altri percettori di altri redditi (per es. pensione di reversibilità, lavoro part-time o altro), l'incremento pensionistico viene ricalcolato secondo scaglioni predefiniti che dipenderanno dai singoli casi. La sentenza della Corte Costituzionale non ha effetto retroattivo, quindi l'aumento sarà applicato solo per il futuro.

Per approfondimento in allegato la circolare del dipartimento Politiche previdenziali della Fnp nazionale.

----

Aggiornamento del 25 settembre - L'Inps ha emanato il 23 settembre una circolare con le istruzioni e i chiarimenti per l'erogazione dei nuovi importi della pensione di invalidità. L'incremento dell'assegno fino a raggiungere i 651,51 euro (per tredici mensilità) è riconosciuto d'ufficio dal 20 luglio 2020 con i limiti anagrafici e di reddito illustrati prima.

Per quanto riguarda invece i titolari di trattamenti di inabilità ai sensi della L. 222/1984 art. 2 (ex operai agricoli, lavoratori autonomi o professionisti) con età inferiore ai 60 anni, essi devono presentare apposita domanda al fine di ottenere l'incremento della pensione di inabilità al cosiddetto “milione” (516,46 euro mensili per tredici): la maggiorazione avverrà dal mese successivo alla presentazione. Per chi farà domanda entro il 9 ottobre, sarà riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto con i relativi arretrati.

Invitiamo i pensionati interessati da questa riforma a rivolgersi al patronato Inas per ulteriori informazioni e per inoltrare le pratiche.

In allegato la circolare del dipartimento Politiche previdenziali della Fnp nazionale che illustra le novità