Previdenza e fisco
05/08/2025
L’intervento colpisce i pensionati che non sono in regola con la comunicazione reddituale, necessaria a mantenere trattamenti provvisori come la maggiorazione sociale o la quattordicesima
L’Inps ha recentemente comunicato le procedure di revoca e
sospensione delle prestazioni collegate al reddito relative all’anno 2020 e
2021, per le quali non è pervenuta all’Istituto la dichiarazione reddituale da
parte dei pensionati che ne sono titolari.
SOSPENSIONE PER
L’ANNO 2021
Nel messaggio n. 2227 del 14 luglio scorso, l’Inps precisa
che i pensionati inadempienti hanno ricevuto, entro il 15 luglio scorso, una
lettera di notifica della sospensione della prestazione con l’indicazione dell’ultima data utile per la presentazione
della dichiarazione reddituale relativa all’anno 2021, fissata al 19 settembre 2025. Per non incorrere
nella revoca definitiva, entro questa data, deve essere inviata all’Inps una
domanda di ricostituzione reddituale.
La sospensione comporta una trattenuta pari al 5%
dell’importo pensionistico lordo in pagamento a luglio 2025 e viene applicata
sui ratei mensili di agosto e settembre 2025. Diversamente, per le pensioni di
importo non superiore a 100 euro mensili non è prevista alcuna trattenuta, ma i
pensionati interessati ricevono comunque la notifica della revoca definitiva
della prestazione, qualora non dovessero provvedere entro il 19 settembre a
presentare la dichiarazione reddituale dell’anno 2021.
Per verificare la propria posizione e regolarizzarla, ci si
può avvalere del nostro patronato Inas Cisl: numero verde per fissare un
appuntamento 800 249 307.
REVOCA PER L’ANNO
2020
Il messaggio n. 2264 del 16 luglio riguarda, invece, la revoca definitiva delle prestazioni
collegate al reddito relative all’anno 2020, per le quali i pensionati non
hanno adempiuto all’obbligo di fornire all’Inps la dichiarazione reddituale
neanche entro l’ultimo termine utile, che era stato fissato al 15 settembre
2024. L’Inps procederà quindi alla revoca definitiva delle prestazioni
collegate al reddito corrisposte in via provvisoria nel 2020, cioè: integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, importo
aggiuntivo, quattordicesima e, per
le pensioni ai superstiti e per l’assegno di invalidità assoggettate al divieto
di cumulo con i redditi da lavoro, l’applicazione della trattenuta massima in
misura pari al 50%.