Pensione di reversibilità (superstiti) ai figli studenti

Negoziazione Sociale | Previdenza e fisco

14/11/2017



Con il messaggio n.4413/17 l'Inps fornisce chiarimenti sull'art.2 L. 903/84

L'Inps, con messaggio n° 4413/17, fornisce chiarimenti sull'art. 2 l. n° 903/84, il quale prevede il riconoscimento del diritto a percepire la pensione ai superstiti in favore dei figli che alla data del decesso del genitore non abbiano superato il 18° anno di età indipendentemente dal loro status di studente.
Con il messaggio su indicato l'Inps, ha precisato che il limite di età viene elevato a 21 anni per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, sempreché frequentino una scuola media professionale per tutta la durata legale del suo corso e non oltre il 26° anno di età qualora frequentino l'Università. Al riguardo la nota dell'Inps fa presente che in Italia, con riferimento alla frequenza di percorsi di formazioni ricompresi nel sistema universitario, sia l'iscrizione ai Conservatori di musica (dall'anno accademico 2005/06 sia l'iscrizione ad Istituti tecnici superiori (l. n° 40/07) sono equiparati all'iscrizione ai corsi universitari. Pertanto anche nei casi appena indicati il limite di età è elevato a 26 anni.
Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità per i figli che abbiano superato il 18° anno, l'Istituto deve accertare che il percorso di studio frequentato dallo stesso sia riconducibile a quelli previsti dalla legge.
A tal fine, con riferimento all'anno scolastico o accademico, sono necessarie alcune informazioni inerenti alla denominazione e alla durata del corso, nonché al titolo di studio che viene rilasciato.
L'Inps, infatti, precisa che, nel caso in cui il figlio superstite sia iscritto a scuole paritetiche, verrà verificata presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell'Istruzione la sussistenza del riconoscimento della parità scolastica.
Allo stesso modo, nel caso in cui l'interessato sia iscritto a scuole non paritarie, deve essere accertato che la scuola sia presente nell'apposito elenco regionale delle scuole non paritarie.
Inoltre, la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale di durata triennale e quadriennale (Iepf), è utile ai fini del riconoscimento della pensione, in quanto fanno parte del secondo ciclo di istruzione e formazione.
In caso di iscrizione a corsi di formazione professionale diversi dai percorsi Iepf, l'Inps verificherà che il corso sia un corso equiparato e quindi utile ai fini previdenziali.
Nel caso in cui il superstite studente si sia iscritto a corsi di laurea o a Istituti di livello universitario all'estero, quest'ultimo è tenuto ad allegare alla domanda di pensione ai superstiti la seguente documentazione: certificazione che attesti l'iscrizione e la frequenza al corso prescelto; dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatica-consolare; recapito e-mail; copia del documento di riconoscimento.
Qualora il figlio superstite consegua il titolo di studi all'estero, dovrà integrare la documentazione prodotta dal: certificato analitico degli esami sostenuti e dal titolo di studio in lingua, i quali potranno essere sostituiti dal c.d. diploma supplement.
E' bene ricordare infine, che le istruzioni impartite dal messaggi n° 4413/17 vanno a regolare anche le domande pendenti, incluse quelle a cui sono state già trasmesse richieste di chiarimenti o documentazione.

Patrizia Volponi
Segretario Nazionale Fnp Cisl Veneto

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