Covid-19, tutte le regole fino al 6 aprile

Covid-19, tutte le regole fino al 6 aprile

Notizie di cronaca

04/03/2021



Il primo Dpcm del Governo Draghi introduce qualche novità nelle restrizioni per fasce di rischio

È stato firmato il 2 marzo il nuovo Dpcm che aggiorna le restrizioni per fasce di rischio "per colore": sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, e comprenderà quindi anche le festività pasquali. Tra le principali novità: la riapertura dei luoghi della cultura nei fine settimana, e di cinema e teatri dal 27 marzo. Di seguito un riepilogo delle disposizioni principali, mentre ricordiamo che a questo link si possono consultare le FAQ del Governo in caso di dubbi.

MISURE VALIDE SEMPRE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

  • Obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso, e all'aperto se non si può garantire il distanziamento sociale di un metro con non conviventi. Possono non indossare la mascherina: i bambini fino ai 6 anni; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • come disposto dal decreto legge del 23 febbraio, fino al 27 marzo è vietato lo spostamento fra regioni e province autonome a meno di motivi di lavoro, salute, necessità.
  • le attività produttive, industriali e commerciali si svolgono nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio, così come le prestazioni lavorative nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

ZONA BIANCA

Sono i territori con un livello di rischio basso.

L'unico obbligo è il rispetto delle misure valide sempre (cfr. paragrafo precedente) e restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

ZONA GIALLA

  • Coprifuoco dalle 22 alle 5 del giorno successivo, a meno degli spostamenti per i tre motivi consueti. Per il resto della giornata si raccomanda di uscire di casa solo per i suddetti motivi e per usufruire di servizi non sospesi. Lo spostamento è consentito in ambito regionale.
  • Visite: dalle 5 alle 22 è consentito in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Ai sindaci resta la possibilità di chiudere al pubblico, per tutto il giorno o per fasce orarie, strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento.
  • L'accesso a parchi, ville e giardini pubblici è consentito rispettando il divieto di assembramento.
  • L'accesso ai luoghi di culto avviene nel rispetto dei rispettivi protocolli di sicurezza.
  • I musei e gli altri luoghi della cultura, e le mostre ospitate, sono aperti dal lunedì al venerdì fino al 26 marzo con l'obbligo per le strutture di garantire le visite in sicurezza. Dal 27 marzo sono aperti anche il sabato e i festivi previa prenotazione della visita con almeno un giorno di anticipo.
  • Dal 27 marzo si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
  • Sono sospese le attività di tutte le realtà di seguito elencate: centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sale bingo, sale giochi, sale scommesse, casinò, parchi tematici e di divertimento.
  • Vietate le feste al chiuso e all'aperto, anche conseguenti a cerimonie civili o religiose. Vietate sagre e fiere.
  • Attività sportiva e motoria sono consentite all'aperto, la prima con distanziamento di almeno 2 metri, la seconda di 1 metro, in aree attrezzate, parchi pubblici, e in centri o circoli sportivi nel rispetto dei protocolli. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, impianti sciistici.
  • Scuola: i presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
  • Attività commerciali: nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i negozi presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali e simili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  • Ristorazione: le attività possono rimanere aperte dalle 5 alle 18 con consumo al tavolo per un massimo di quattro coperti, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. L'asporto è consentito fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre è sempre consentita la consegna a domicilio.

ZONA ARANCIONE

La base delle restrizioni sono le regole della zona gialla, con le seguenti ulteriori restrizioni.

  • Gli spostamenti consentiti fra le 5 e le 22 sono in ambito comunale. Si può uscire dal Comune solo per motivi di lavoro, salute e necessità.
  • La visita verso un'abitazione privata abitata è in ambito comunale.
  • Per i residenti nei Comuni fino a 5mila abitanti lo spostamento è consentito nel raggio di 30 chilometri con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Musei e luoghi di cultura, teatri e cinema sono sospesi. Eccezione per le biblioteche con servizi di prenotazione.
  • Ristorazione sospesa, a eccezione della consegna a domicilio e dell'asporto come da zona gialla, delle mense e la ristorazione nelle strutture ricettive limitata ai clienti.

ZONA ROSSA

La base delle restrizioni sono le regole della zona arancione, con le seguenti ulteriori restrizioni.

  • Non sono consentiti spostamenti al di fuori della propria abitazione a meno di motivi di lavoro, salute, necessità. Non sono consentite visite private.
  • Scuola: sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • Attività motoria e sportiva consentite solo in forma individuale: la prima nei pressi dell'abitazione, la seconda esclusivamente all'aperto.
  • Attività commerciali: i negozi sono chiusi tranne gli esercizi di vendita di generi alimentari, edivole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, ed esercizi con generi di prima necessità.
  • Servizi alla persona: tutte le attività sono sospese tranne lavanderie/puliture e pompe funebri.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.