Previdenza e fisco
10/04/2026
Un approfondimento a cura del Dipartimento Previdenza della Fnp Cisl Veneto sugli importi delle pensioni nel quest’anno per effetto della rivalutazione
Illustriamo nel
dettaglio come variano quest’anno gli importi delle pensioni.
Assegni minimi
Gli assegni minimi
passano da € 603,40 (2025) a € 611,85 al mese per effetto dalla rivalutazione
ordinaria, prevista all’1,4% in via provvisoria per il 2026 e salvo
conguaglio a fine anno. L’aumento effettivo però va coordinato anche con la
riduzione della rivalutazione straordinaria confermata dalla legge di
bilancio 2025 anche per il 2026: dal 2,2% di incremento aggiuntivo nel 2025 si
scende all’1,3% nel 2026. Di conseguenza, per i pensionati coinvolti
l’incremento in questo 2026 porterà la pensione minima a € 619,80.
Assegni esclusi
Come di consueto non
ci sarà alcuna rivalutazione per gli assegni straordinari a carico dei fondi
di solidarietà (es. credito bancario, cooperativo o assicurativo), l'indennità
mensile nel contratto di espansione, l'ape sociale e l'isopensione. Queste
prestazioni, infatti, per legge non vengono rivalutate per tutta la loro
durata.
Gli altri trattamenti
Vengono aggiornati anche
gli altri trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps. L'importo dell'assegno
sociale nel 2026 sale da € 538,69 a 546,24.Le prestazioni
assistenziali erogate a favore degli invalidi civili (assegno mensile e pensione
di inabilità civile) raggiungono i € 340,71 al mese. L'indennità di
accompagnamento sale a € 552,57 al mese. Crescono del 4,16% le
indennità e gli assegni accessori riconosciuti agli invalidi di guerra e del
servizio titolari di pensione di guerra o di pensione privilegiata di prima
categoria (es. assegno di superinvalidità).
I tetti
Con l’adeguamento si
aggiornano anche i tetti che il legislatore ha progressivamente introdotto
negli scorsi anni per disincentivare le uscite anticipate. In
particolare:
il valore di cinque volte il trattamento
minimo che costituisce – sino al raggiungimento dell’età anagrafica di 67
anni - il limite alla misura della pensione anticipata flessibile (cd.
Quota 103) maturata entro il 31 dicembre 2025 è pari a € 3.059,25 lordi
al mese;
il valore di quattro volte il trattamento
minimo che costituisce – sino al raggiungimento dell’età anagrafica di 67
anni - il limite alla misura della pensione anticipata flessibile (cd.
Quota 103) maturata entro il 31 dicembre 2025 è pari a € 2.447,40 lordi
al mese;
il valore di cinque volte il trattamento
minimo che costituisce – sino al raggiungimento dell’età anagrafica di 67
anni - il limite alla misura della pensione anticipata di cui
all’articolo 24, co. 11 del dl n. 201/2011 (64 anni e 20 anni di
contributi) per i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio
2024 è pari a € 3.059,25 lordi al mese;
l’importo soglia pari a tre volte
l’assegno sociale richiesto per il conseguimento della pensione
anticipata contributiva (64 anni e 20 anni di contributi) nel 2026 è
pari a € 1.638,72. Per le sole lavoratrici madri di un figlio il
predetto importo soglia è ridotto a € 1.529,47 (2,8 volte l’AS) e a
€ 1.420,22 (2,6 volte l’AS) se madri di due o più figli.
l’importo soglia pari ad una volta
l’assegno sociale richiesto per il conseguimento della pensione di
vecchiaia contributiva di cui all’articolo 24, co. 7 del dl n.
201/2011 (64 anni e 20 anni di contributi) nel 2026 è pari a € 546,24.