Covid-19, cosa cambia con il decreto riaperture BIS

Covid-19, cosa cambia con il decreto riaperture BIS

Notizie di cronaca

21/05/2021



Il nuovo provvedimento aumenta la durata della Certificazione Verde e progressivamente elimina il coprifuoco

Con il decreto riaperture bis viene anticipato il termine di alcune restrizioni rispetto al cronoprogramma inizialmente stabilito dal decreto aperture del 21 aprile . Inoltre, viene prolungata a 9 mesi la durata della Certificazione Verde, che si può ottenere anche in seguito alla prima dose di vaccino.

Rivediamo, quindi, il riepilogo delle disposizioni principali, mentre ricordiamo che a questo link si possono consultare le FAQ del Governo in caso di dubbi. Dove non sono state espressamente indicate modifiche con il nuovo decreto, riportiamo le misure che erano previste dal precedente e che restano, quindi, in vigore.

MISURE VALIDE SEMPRE IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Le seguenti sono anche le uniche limitazioni previste nelle zone bianche, cioè nelle Regioni con livello di rischio basso.

 Obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso, e all'aperto se non si può garantire il distanziamento sociale di un metro con non conviventi. Possono non indossare la mascherina: i bambini fino ai 6 anni; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

  • Sollecito a lavare o igienizzare frequentemente le mani e a mantenere il distanziamento sociale.
  • le attività produttive, industriali, commerciali, ricreative e della ristorazione si svolgono nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento del contagio, così come le prestazioni lavorative nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

CERTIFICAZIONI VERDI

Le certificazioni verdi consentono piena libertà di spostamento, anche fra Regioni rosse o arancione.

La certificazione verde si ottiene con:

- l'avvenuta vaccinazione (ci si riferisce al ciclo completo);

- l'avvenuta guarigione da Covid-19;

- un tampone molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

La certificazione di avvenuta vaccinazione ha durata nove mesi ed è rilasciata su richiesta dell'interessato dalla struttura sanitaria dove essa è stata somministrata, in formato cartaceo o digitale e caricata anche sul fascicolo sanitario elettronico.

La certificazione può essere chiesta anche dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo all'inoculazione, fino alla data prevista per la seconda dose che completa il ciclo.

La certificazione di avvenuta guarigione è rilasciata su richiesta dell'interessato dalla struttura ove sia avvenuto il ricovero o, in caso di paziente curato a domicilio, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Anch'essa sarà in forma cartacea o digitale e caricata anche sul fascicolo sanitario elettronico. La certificazione di avvenuta guarigione ha durata sei mesi, ma cessa tuttavia la sua validità in caso di nuova positività nel periodo di vigenza semestrale.

La certificazione a seguito di tampone negativo ha validità 48 ore dal momento dell'esecuzione del test, ed è rilasciata su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie (pubbliche o private autorizzate), farmacie che svolgono i test, o medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

I pass vaccinali sono validi reciprocamente negli Stati membri dell'Unione europea, così come quelli rilasciati in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Ue.

SPOSTAMENTI

Con la premessa che nelle zone bianche non c'è coprifuoco, ecco come questo cambierà nelle prossime settimane per le altre zone:

  • fino al 6 giugno coprifuoco dalle 23 alle 5 del giorno successivo
  • dal 7 al 20 giugno coprifuoco dalla mezzanotte alle 5
  • dal 21 giugno non ci sarà più nessun coprifuoco

In zona arancione gli spostamenti sono consentiti all'interno del proprio Comune, fuori dal Comune solo per lavoro, salute e necessità Per i residenti nei Comuni fino a 5mila abitanti lo spostamento è consentito nel raggio di 30 chilometri con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

In zona rossa non sono ammessi spostamenti fuori casa, a meno di esigenze di lavoro, salute e necessità.

BAR E RISTORAZIONE

In tutto il territorio nazionale è sempre consentita, indipendentemente dal colore, la consegna a domicilio (senza limitazione di orario) e l'asporto (fino alle 22). Non ha limiti, inoltre, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti ivi alloggiati.

Dal 1° giugno in zona gialla bar e ristoranti sono aperti a pranzo e cena anche al chiuso.

In zona arancione e in zona rossa la ristorazione è sospesa.

ESERCIZI COMMERCIALI

In zona gialla e arancione i negozi al dettaglio sono aperti senza limitazione di giorni o orari, nel rispetto dei protocolli. In zona rossa sono aperti solo i negozi di beni di prima necessità (farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).

Quanto ai centri e parchi commerciali, mercati e simili: dal 22 maggio possono rimanere aperti nei prefestivi e festivi tutti i negozi presenti e non più solamente quelli di prima necessità.

 ATTIVITÀ MOTORIA E SPORT

In zona gialla è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. In zona arancione è consentita l'attività individuale con il rispetto del distanziamento di almeno 2 metri in caso di attività sportiva, 1 metro in caso di attività motoria. In zona rossa l'attività individuale si svolge nei pressi dell'abitazione se motoria, esclusivamente all'aperto se sportiva.

In zona gialla dal 24 maggio riaprono le palestre, dal 1° luglio riaprono le piscine anche al chiuso (l'attività all'aperto è consentita dal 15 maggio).

CENTRI TERMALI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Dal 15 giugno in zona gialla riprende l'attività dei parchi tematici e di divertimento.

Resta il 1° luglio la data a partire dalla quale sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali a scopo ricreativo (le prestazioni rientranti in ambito sanitario sono già consentite).

CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE

Dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Dal 15 giugno, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso: gli ospiti devono avere la Certificazione Verde.

CORSI DI FORMAZIONE

Dal 1° luglio in zona gialla i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza.

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA, SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, SALE GIOCHI E SIMILI

In zona gialla musei, mostre e i parchi archeologici sono aperti nel rispetto dei protocolli. L'obbligo di prenotazione per le visite nel fine settimana resta per i luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione. In zona arancione e rossa restano chiusi.

Cinema, teatri, sale concerto, live club e locali simili sono aperti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

In zona gialla dal 1° giugno all'aperto, e dal 1° luglio al chiuso, è consentita la presenza di pubblico alle manifestazioni sportive di tutti i tipi, con preassegnazione dei posti. Dal 22 maggio riaprono anche gli impianti sciistici.

In zona gialla dal 1° luglio sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino.

VISITE

Fino al 15 giugno in zona gialla è possibile recarsi una volta al giorno verso un'abitazione privata in 4 adulti (si supera quindi il limite di due) eventualmente accompagnati da minorenni (non c'è più il vincolo che siano minori di 14 anni) sui quali esercitino la responsabilità genitoriale, o da persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. In zona arancione questo tipo di spostamento è consentito solo nel territorio comunale. In zona rossa non sono possibili visite private.

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le superiori. In zona gialla e arancione l’attività in presenza è garantita dal 70 al 100%. In zona rossa dal 50 al 75%.

Fino al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

FIERE E CONGRESSI

Dal 15 giugno in zona gialla è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi.

In allegato il testo del decreto riaperture bis e delle slide di sintesi curate dalla Fnp nazionale.