Covid-19, tutte le regole fino al 30 aprile

Covid-19, tutte le regole fino al 30 aprile

Notizie di cronaca

06/04/2021



Le restrizioni previste dal decreto legge valide dal 7 aprile

Con il decreto legge del 1° aprile (testo in allegato) resta confermato l'impianto delle restrizioni previste dal dpcm del 2 marzo, ma fino al 30 aprile non ci saranno né zone bianche né gialle: varranno le regole da zona arancione o da zona rossa in tutto il territorio nazionale. Tra le principali novità: la riapertura delle scuole anche in zona rossa per il ciclo dell'infanzia, elementari e prima media (gli anni successivi restano in Dad in zona rossa, in modalità mista Dad-presenza in zona arancione) e la non punibilità del personale sanitario coinvolto nella somministrazione dei vaccini, se questa è avvenuta seguendo le prescrizioni.

Viene soprattutto introdotto l'obbligo di vaccinarsi, in ragione dell'emergenza epidemiologica, per tutto il personale sanitario e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali, farmacie, parafarmacie, studi professionali, sia essi pubblici o privati. L'unica ragione per rifiutare il vaccino è un acclarato pericolo per la propria salute.

Essendo il Veneto in zona arancione dal 6 aprile, di seguito riepiloghiamo le disposizioni principali di quel che si può e non può fare, mentre ricordiamo che a questo link si possono consultare le FAQ del Governo in caso di dubbi.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso, e all'aperto se non si può garantire il distanziamento sociale di un metro con non conviventi. Possono non indossare la mascherina: i bambini fino ai 6 anni; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

SPOSTAMENTI

Coprifuoco dalle 22 alle 5 del giorno successivo, mentre durante il giorno ci si può muovere liberamente all'interno del proprio Comune, fuori dal Comune solo per lavoro, salute e necessità. Per i residenti nei Comuni fino a 5mila abitanti lo spostamento è consentito nel raggio di 30 chilometri con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Dalle 5 alle 22 è consentito in ambito comunale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI E RISTORAZIONE

Attività commerciali: nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i negozi presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali e simili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

La attività di servizi alla persona (estetisti, parrucchieri, etc.) riprendono nel rispetto dei protocolli.

Ristorazione sospesa, a eccezione della consegna a domicilio (senza limitazione di orario) e dell'asporto (fino alle 22).

SPORT E ATTIVITÀ MOTORIA

Attività sportiva e motoria sono consentite all'aperto, la prima con distanziamento di almeno 2 metri, la seconda di 1 metro, in aree attrezzate, parchi pubblici, e in centri o circoli sportivi nel rispetto dei protocolli. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.